LEGGE 2 OTTOBRE 2007 N° 160: CONVERSIONE I LEGGE DEL
DECRETO LEGGE 3 AGOSTO 2007 N° 117.
ARTICOLO 116 . GUIDA SENZA PATENTE.
Torna ad essere reato la
guida senza patente perché mai conseguita, oppure revocata o no
rinnovata per mancanza di requisiti. ( non lo era dal
1999).
E’ prevista un sanzione
pecuniaria, e il fermo amministrativo del veicolo (3 mesi).
Se il reato viene commesso più volte in un biennio è previsto l’arresto
fino ad un anno e la confisca del veicolo.
Competente a giudicare è
il Tribunale in composizione monocratica, mentre dal
1999 la competenza era del giudice di pace.
ARTICOLO 117: LIMITAZIONI
ALLA GUIDA PER NEOPATENTATI.
Per i primi due anni dal
conseguimento della patente la guida di motocicli è limitata dalle norme
imposte dalle direttive europee. ( attualmente limitazione a 25 kw
per 2 anni).
Per le patenti B rimane
invariata la limitazione della velocità per 3 anni :
sono previste sanzioni pecuniarie e la sospensione della patente per i
trasgressori. ( da
E’ stata aggiunta la
limitazione per la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita
alla tara, di 50 kw/t. La limitazione vale per un
anno e riguarda coloro che conseguono la patente a partire dal 3 febbraio 2008
( 180 gg. Dalla data del decreto 117).
Anche in questo caso è
prevista la sospensione della patente.
Il calcolo della potenza
si effettua dividendo la potenza espressa per il peso del veicolo.
Ad esempio:
1) autovettura di 46 kw con peso di
2) autovettura di 70 kw con peso
ARTICOLO142 : LIMITI DI VELOCITA’
La nuova formulazione ha rimodulato le fasce per le sanzioni.
1)
Violazione di
oltre
- Resta invariata la
pena pecuniaria, ma la decurtazione passa da
2)
da
-
la sanzione pecuniaria va da €.
-
La sospensione della
patente da
-
Dopo la restituzione
della patente il conducente avrà l’inibizione alla guida nelle ore notturne (
dalle 22 alle 7) per 3 mesi
-
La decurtazione è di
10 punti
-
In caso di più
violazioni nel biennio la patente viene sospesa da
3)
superamento del limite di oltre 60 km/h:
-
pagamento di una somma da
-
sospensione della patente da
-
decurtazione di 10 punti
-
nel caso di recidivia in un
biennio la patente sarà revocata.
Se la violazione per
eccesso di velocità avviene alla guida di veicoli pesanti le sanzioni, comprese
quelle accessorie, vengono raddoppiate.
ARTICOLO 157 ARRESTO, FERMARTA E SOSTA.
Viene introdotta una specifica sanzione se il motore
viene tenuto acceso durante la sosta per favorire il funzionamento
dell’impianto di climatizzazione del
veicolo. La norma prevedeva già il divieto di tenere il motore acceso
durante la sosta.
ARTICOLO 170: TRASPORTO DI
PERSONE E DI OGGETTI SUI VEICOLI AMOTORE.
Introduce il divieto
assoluto di trasportare bambini minori di 5 anni su ciclomotori e motocicli,
anche se il bambino è sistemato su un dispositivo omologato o se seduto in modo
corretto, cioè appoggiando i piedi sulle pedane.
Non è prevista
decurtazione del punteggio, ma solo sanzione
pecuniaria.
ARTICOLO 173: USO DI LENTI
O DI DETERMINATI APPARECCHI DURANTE
Chi utilizza in modo
improprio il cellulare durante la guida è punito con sanzione pecuniaria da .
ARTICOLO 186: GUIDA SOTTTO
L’INFLUENZA DELL’ALCOOL.
Questa norma è cambiata
diverse volte negli ultimi anni e la legge in questione ha ulteriormente
variato le sanzioni:
-
ammenda da
-
sospensione della patente da
-
non è più previsto l’arresto
-
decurtazione di 10 punti
-
ammenda da €.
-
sospensione della patente da 6 mesi ad 1 anno
-
arresto fino a 3 mesi
-
decurtazione di 10 punti
-
ammenda da
-
sospensione della patente da
-
arresto fino a 6 mesi
-
decurtazione di 10 punti
Il veicolo non può essere
condotto dalla persona in stato di ebbrezza, per cui o
è disponibile altra persona, oppure può essere sequestrato.
Se la stessa persona
compie più violazioni nel corso di un biennio è prevista la revoca.
Se la violazione è
commessa da conducenti
di autobus, o di veicoli o complessi di veicoli superiori a 3,5 t. è disposta
la revoca.
Se la guida in stato di
ebbrezza è commessa da conducenti di ciclomotori o motocicli il veicolo viene sequestrato ai
fini della successiva confisca. ( art. 213 comma 6 sexies)
La competenza a giudicare
è del Tribunale in composizione monocratica.
Se dalla guida in stato di
ebbrezza derivano lesioni
gravi o la morte di una o più persone, le pene per lesioni o per
omicidio colposo sono aggravate.
In tutti i casi di guida
in stato di ebbrezza il Prefetto dispone la revisione con l’obbligo di
sottoporsi a visita medica presso
E’ stato depenalizzato il rifiuto di sottoporsi all’accertamento del
tasso alcolemico. Quindi si applicano le seguenti
sanzioni:
-
sanzione pecuniaria da
-
sospensione della patente da 6 mesi a 2 anni, con revoca nel
caso di più rifiuti in un biennio)
-
fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni, salvo
che appartenga a persona estranea
-
perdita di 10 punti
-
obbligo di sottoporti a visita medica presso
ARTICOLO 187: GUIDA IN
STATO DI ALTERAZIONE PSICO FISICA PER USO DI SOSTANZE STUPEFACENTI.
Anche la guida sotto
effetto di stupefacenti è reato. E’ punita con:
-
ammenda da
-
arresto fino a 3 mesi
-
sospensione della patente da 2 mesi a 2 anni.
In analogia alla guida in
stato di ebbrezza se la violazione è commessa da conducente di autobus, di
veicoli superiori a 3,5 t. o complessi di veicoli , è
prevista la revoca.
La revoca è disposta anche
in caso di più violazioni in un biennio.
Se il trasgressore è alla guida di
ciclomotore o motociclo, si dispone il sequestro del veicolo ai fini della
confisca.
E’ previsto il raddoppio
delle pene se la condotta ha determinato un incidente stradale.
Anche in questo caso il
rifiuto di sottoporsi all’accertamento è depenalizzato.
FONDO PER L’INCIDENTALITA’
NOTTURNA.
L’articolo 6 della legge
prevede l’istituzione di un fondo apposito, costituito presso
Il fondo verrà alimentato da alcune particolari sanzioni ( limiti di
velocità, guida in stato di ebbrezza, ecc.) per le quali è prevista na sanzione aggiuntiva. Le modalità saranno stabilite in un
apposito regolamento.