DA FONTE GOVERNO
DECRETO LEGISLATIVO
EMANATO IL 15 GENNAIO 2002 - RIFORMA DEL CODICE DELLA STRADA
.
Decreto Legislativo emanato il 15 gennaio
2002
Riforma del Codice della
strada
Visti gli articoli 76 e 87 della
Costituzione;
Visto l'articolo 1, comma 1, della
legge 22 marzo 2001, n. 85 "Delega al Governo per la revisione del nuovo
codice della strada";
Visto il decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285 e succ. modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione
del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione dell’11 gennaio
2002;
Acquisito il parere delle
competenti Commissioni permanenti della Camera dei Deputati e del Senato della
Repubblica;
Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 15 gennaio 2002;
Sulla proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, della
giustizia, della difesa, dell'economia e delle finanze, della istruzione della
università e della ricerca scientifica, delle politiche agricole e forestali,
dell'ambiente e della tutela del territorio, della salute e delle politiche
comunitarie.
EMANA
Il seguente decreto
legislativo
Art. 1.
1. L'articolo 1 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito
dal seguente:
"Art. 1 - Principi generali.-
1. La sicurezza delle persone,
nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine
sociale ed economico perseguite dallo Stato.
2. La circolazione dei pedoni, dei
veicoli e degli animali sulle strade è regolata dalle norme del presente
codice e dai provvedimenti emanati in applicazione di esse, nel rispetto delle
normative internazionali e comunitarie in materia. Le norme e i provvedimenti
attuativi si ispirano al principio della sicurezza stradale, perseguendo gli
obiettivi: di ridurre i costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal
traffico veicolare; di migliorare il livello di qualità della vita dei
cittadini anche attraverso una razionale utilizzazione del territorio; di
migliorare la fluidità della circolazione.
3. Al fine di ridurre il numero e
gli effetti degli incidenti stradali ed in relazione agli obiettivi ed agli
indirizzi della Commissione Europea, il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti definisce il Piano nazionale per la sicurezza stradale.
4. Il Governo comunica annualmente
al Parlamento l'esito delle indagini periodiche riguardanti i profili sociali,
ambientali ed economici della circolazione stradale.
5. Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti fornisce all'opinione pubblica i dati più significativi
utilizzando i più moderni sistemi di comunicazione di massa e, nei riguardi di
alcune categorie di cittadini, il messaggio pubblicitario di tipo
prevenzionale ed educativo.".
Art. 2
1. All'articolo 9 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal
seguente:
"1. Sulle strade ed aree pubbliche
sono vietate le competizioni sportive con veicoli o animali e quelle
atletiche, salvo autorizzazione. L'autorizzazione è rilasciata dal comune in
cui devono avere luogo le gare atletiche e ciclistiche e quelle con animali o
con veicoli a trazione animale. Essa è rilasciata dalla regione e dalle
province autonome dì Trento e Bolzano per le gare atletiche, ciclistiche e per
le gare con animali o con veicoli a trazione animale che interessano più
comuni. Per le gare con veicoli a motore l'autorizzazione è rilasciata,
sentite le federazioni nazionali sportive competenti e dandone tempestiva
informazione all'autorità di pubblica sicurezza: dalla regione e dalle
province autonome di Trento e Bolzano per le strade che costituiscono la rete
di interesse nazionale; dalla regione per le strade regionali; dalle province
per le strade provinciali; dai comuni per le strade comunali. Nelle
autorizzazioni sono precisate le prescrizioni alle quali le gare sono
subordinate.";
b) al comma 2, le parole: "quelle
di competenza del prefetto" sono sostituite dalle seguenti: 1e
altre";
c) il comma 3 è sostituito dal
seguente:
'3. Per le autorizzazioni relative
alle competizioni motoristiche i promotori devono richiedere il nulla osta per
la loro effettuazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
allegando il preventivo parere del C.O.N.I. Per consentire la formulazione del
programma delle competizioni da svolgere nel corso dell'anno, qualora venga
riconosciuto il carattere sportivo delle stesse e non si creino gravi
limitazioni al servizio di trasporto pubblico, nonché al traffico ordinario, i
promotori devono avanzare le loro richieste entro il trentuno dicembre
dell'anno precedente. Il preventivo parere del C.O.N.I. non è richiesto per le
manifestazioni di regolarità a cui partecipano i veicoli di cui all'articolo
60, purché la velocità imposta sia per tutto il percorso inferiore a 40 km/h e
la manifestazione sia organizzata in conformità alle nonne tecnico sportive
della federazione di competenza.";
d) al comma 4, nel primo periodo,
dopo le parole: "deve essere richiesta", le parole: "alla prefettura" sono
soppresse e le parole: "dei lavori pubblici, dei trasporti," sono sostituite
dalle seguenti: "delle infrastrutture e dei trasporti,";
e) il comma 5 è sostituito dal
seguente:
"5. Nei casi in cui, per motivate
necessità, si debba inserire una competizione non prevista nel programma, i
promotori, prima di chiedere l'autorizzazione di cui al comma 4, devono
richiedere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il nulla osta di
cui al comma 3 almeno sessanta giorni prima della competizione. L'autorità
competente può concedere l'autorizzazione a spostare la data di effettuazione
indicata nel programma quando gli organi sportivi competenti lo richiedano per
motivate necessità, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti.";
f) al comma 6, nel primo periodo,
le parole "L’autorizzazione alla prefettura" sono sostituite dalle seguenti:
"Per tutte le competizioni sportive su strada, l'autorizzazione";
g) dopo il comma 6, sono aggiunti i
seguenti commi:
"6-bis. Quando la sicurezza della
circolazione lo renda necessario, nel provvedimento di autorizzazione di
competizioni ciclistiche su strada, può essere imposta la scorta da parte di
uno degli organi di cui all'articolo 12, comma 1, ovvero, in loro vece o in
loro ausilio, di una scorta tecnica effettuata da persone munite di apposita
abilitazione. Qualora sia prescritta la scorta di polizia, l'organo adito può
autorizzare gli organizzatori ad avvalersi, in sua vece o in suo ausilio,
della scorta tecnica effettuata a cura di personale abilitato, fissandone le
modalità ed imponendo le relative prescrizioni.
6-ter. Con disciplinare tecnico,
approvato con provvedimento dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'interno, sono stabiliti i
requisiti e le modalità di abilitazione delle persone autorizzate ad eseguire
la scorta tecnica ai sensi del comma 6bis, i dispositivi e le caratteristiche
dei veicoli adibiti al servizio di scorta nonché le relative modalità di
svolgimento. L'abilitazione è rilasciata dal Ministero
dell'interno.
6-quater. Per le competizioni
ciclistiche o podistiche, ovvero con altri veicoli non a motore o con pattini,
che si svolgono all'interno del territorio comunale, o di comuni limitrofi,
tra i quali vi sia preventivo accordo, la scorta può essere effettuata dalla
polizia municipale coadiuvata, se necessario, da scorta tecnica con personale
abilitato ai sensi del comma 6-ter."-,
h) dopo il comma 7 è aggiunto il
seguente:
"7-bis. Salvo che, per particolari
esigenze connesse all'andamento plano-altimetrico del percorso, ovvero al
numero dei partecipanti, sia necessaria la chiusura della strada, la validità
dell'autorizzazione è subordinata, ove necessario, all'esistenza di un
provvedimento di sospensione temporanea della circolazione in occasione del
transito dei partecipanti ai sensi dell'articolo 6, comma 1 -bis ovvero, se
trattasi di centro abitato, dell'articolo 7, comma 1'.
i) il comma 8 è sostituito dal
seguente:
"8. Fuori dei casi previsti dal
comma 8-bis, chiunque organizza una competizione sportiva indicata nel
presente articolo senza esserne autorizzato nei modi previsti è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di ima somma da euro centotrentuno ad
euro cinquecentoventiquattro, se si tratta di competizione sportiva atletica,
ciclistica o con animali, ovvero di una somma da euro seicentocinquantacinque
ad euro duemilaseicentoventitre, se si tratta di competizione sportiva con
veicoli a motore. In ogni caso l'autorità amministrativa dispone l'immediato
divieto di effettuare la competizione, secondo le norme di cui al capo I,
sezione II, del titolo VI';
1) dopo il comma 8 è aggiunto il
seguente:
"8-bis. Chiunque organizza una
competizione sportiva in velocità con veicoli a motore indicata nel presente
articolo senza esserne autorizzato nei modi previsti è punito con l'arresto da
uno ad otto mesi e con l'ammenda da euro cinquecento ad euro cinquemila. Alla
stessa pena soggiace chiunque, a qualsiasi titolo, partecipa alla competizione
non autorizzata. All'accertamento del reato consegue la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente da due a sei mesi ai
sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. In ogni caso l'autorità
amministrativa dispone l'immediato divieto di effettuare la competizione,
secondo le norme di cui al capo 1, sezione II, dei titolo VI. Con la sentenza
di condanna è sempre disposta la confisca dei veicoli dei
partecipanti.".
Art. 3
All'articolo 97 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n.:285 successive modifiche, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) La rubrica è sostituita con la
seguente: "Circolazione dei ciclomotori";
b) I commi 1, 2, 3 e 4 sono
sostituiti dai seguenti:
"1. I ciclomotori, per circolare,
devono essere muniti di:
a) un certificato di circolazione,
contenente i dati di identificazione e costruttivi del veicolo, nonché quelli
della targa e dell'intestatario, rilasciato dal Dipartimento per i trasporti
terrestri, ovvero da uno dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264,
con le modalità stabilite con decreto dirigenziale del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, a seguito di aggiornamento dell'Archivio
nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226;
b) una targa, che identifica
l'intestatario del certificato di circolazione.
2. La targa è personale. Il
titolare la trattiene in caso di vendita. La fabbricazione e la vendita delle
targhe sono riservate allo Stato, che può affidarle con -le modalità previste
dal regolamento a soggetti terzi.
3. Ciascun ciclomotore è
individuato nell'Archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e
226, da mia scheda elettronica, contenente il numero di targa, il nominativo
del suo titolare, i dati costruttivi e di identificazione di tutti i veicoli
di cui, nel tempo, il titolare della targa sia risultato intestatario, con
l'indicazione della data e dell'ora di ciascuna variazione d'intestazione. I
dati relativi alla proprietà del veicolo sono inseriti nel sistema informatico
del Dipartimento per i trasporti terrestri a fini di sola notizia, per
l'individuazione del responsabile della circolazione.
4. Le procedure e la documentazione
occorrente per il rilascio del certificato di circolazione e per la produzione
delle targhe sono stabilite con decreto dirigenziale del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, secondo criteri di economicità e di massima
semplificazione.";
c) al comma 6, le parole: "idoneità
tecnica" sono sostituite dalla seguente: "circolazione";
d) i commi 7, 8 e 9 sono sostituiti
dai seguenti:
"7. Chiunque circola con un
ciclomotore per il quale non è stato rilasciato il certificato di circolazione
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
centotrentuno a euro cinquecentoventiquattro.";
8. Chiunque circola con un
ciclomotore sprovvisto di targa è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro sessantacinque a euro
duecentosessantadue.";
9. Chiunque circola con un
ciclomotore munito di targa non propria è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro millecinquecentoquarantanove
a euro seimilacentonovantasette.";
e) al comma 10, le parole "un
contrassegno di identificazione" sono sostituite dalle seguenti: "una
targa";
f) i commi 11, 12, 13 e 14 sono
sostituiti dai seguenti:
11. Chiunque fabbrica o vende
targhe con caratteristiche difformi da quelle indicate dal regolamento, ovvero
circola con un ciclomotore munito delle suddette targhe è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
millecinquecentoquarantanove a euro seimilacentonovantasette.";
12. Chiunque circola con un
ciclomotore per il quale non è stato richiesto l’aggiornamento del certificato
di circolazione per trasferimento della proprietà secondo le modalità previste
dal regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento è[i una
somma da euro trecentoventisette a euro milletrecentoundici. Alla medesima
sanzione è sottoposto chi non comunica la cessazione della circolazione. Il
certificato di circolazione è ritirato immediatamente da chi accerta la
violazione ed è inviato al competente ufficio dei Dipartimento per i trasporti
terrestri, che provvede agli aggiornamenti previsti dopo l'adempimento
delle prescrizioni omesse.
13. L'intestatario che in caso di
smarrimento, sottrazione o distruzione del certificato di circolazione o della
targa non provvede, entro quarantotto ore, a fame denuncia agli organi di
polizia è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro sessantacinque a euro duecentosessantadue. Alla medesima sanzione è
soggetto chi non provvede a chiedere il duplicato del certificato di
circolazione entro tre giorni dalla suddetta denuncia.
14. Alle violazioni previste dai
commi 5, 6 e 7 consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca
del ciclomotore, secondo le norme di cui al capo I, sezione Il, del titolo VI;
nei casi previsti dai commi 5 e 6, si procede alla distruzione del
ciclomotore, fatta salva la facoltà degli enti da cui dipende il personale di
polizia stradale che ha accertato la violazione, di chiedere tempestivamente
che sia assegnato il ciclomotore confiscato, previo ripristino delle
caratteristiche costruttive, per lo svolgimento dei compiti istituzionali e
fatto salvo l'eventuale risarcimento del danno in caso di accertata
illegittimità della confisca e distruzione. Alla violazione prevista dai commi
8 e 9 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per
un periodo di un mese o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione
accessoria della confisca amministrativa del veicolo, secondo le norme di cui
al capo I, sezione 11, del titolo VI'.
Art. 4
All’articolo 100 del decreto
legislativo 30 aprile 1992 n.285 e successive modifiche, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il comma 8 è sostituito dal
seguente:
"8. Ferma restando la sequenza
alfanumerica fissata dal regolamento, l'intestatario della carta di
circolazione può chiedere, per le targhe di cui ai commi 1 e 2, ai costi
fissati con il decreto di cui all'articolo 101 comma 1 e con le modalità
stabilite dal Dipartimento per i trasporti terrestri, una specifica
combinazione alfanumerica. Il competente Ufficio del Dipartimento per i
trasporti terrestri, dopo avere verificato che la combinazione richiesta non
sia stata già utilizzata, immatricola il veicolo e rilascia la carta di
circolazione. Alla consegna delle targhe provvede direttamente l'Istituto
Poligrafico dello Stato nel termine di trenta giorni dal rilascio della carta
di circolazione. Durante tale periodo è consentita la circolazione ai sensi
dell'articolo 102, comma 3.";
b) al comma 11, le parole: Commi 1,
2, 3 e sono sostituite dalle seguenti: Commi 1, 2, 3, 4 e 9, lett.
b)".
Art. 5
All’articolo 115 dei decreto
legislativo 30 aprile 1992, n.285 e successive modifiche, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la lettera b) è
sostituita dalla seguente: "b) anni quattordici per guidare ciclomotori purchè
non trasporti altre persone oltre al conducente;";
b) al comma 1, lettera d), punto
1), prima della parola: "motoveicoli" è inserita la parola: "ciclomotori,"
c) al comma 4, infine, è aggiunto
il seguente periodo: "La stessa sanzione si applica al conducente di
ciclomotore che trasporti un passeggero senza aver compiuto gli anni
diciotto.".
Art. 6
All'articolo 116 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n.285 e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modifiche:
a) la rubrica è sostituita dalla
seguente:
"Patente certificato di
abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e autoveicoli e
certificato di idoneità alla guida di ciclomotori".
b) dopo il comma 1 è inserito il
seguente comma:
" 1 -bis. Per guidare ciclomotori è
necessario conseguire la patente di guida di cui al comma 1 ovvero il
certificato di idoneità alla guida rilasciato dal competente ufficio del
Dipartimento per i trasporti terrestri, a seguito di specifico corso con prova
finale, organizzato secondo le modalità di cui al comma 11 -bis.";
c) al comma 2, è aggiunto, in fine,
il seguente periodo: Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con
decreti dirigenziali, stabilisce il procedimento per il rilascio,
l'aggiornamento e il duplicato, attraverso il proprio sistema informatico
delle patenti di guida, dei certificati di idoneità alla guida e dei
certificati di abilitazione professionale, con l'obiettivo della massima
semplificazione amministrativa, anche con il coinvolgimento dei medici di cui
all'articolo 119, dei comuni e delle autoscuole di cui all'articolo
123.
d) al comma 3, l'alinea, è
sostituito dal seguente:
"3. La patente di guida, conforme
al modello comunitario, si distingue nelle seguenti categorie ed abilita alla
guida dei veicoli indicati per le rispettive categorie:" ;
e) al comma 5, nell'ultimo periodo,
è soppressala parola : " comunque," ed è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: 'Fanno eccezione le autovetture, i tricicli ed i quadricicli in
servizio di piazza o di noleggio con conducente per il trasporto di persone,
qualora ricorrano le condizioni per il rilascio del certificato di
abilitazione professionale ai conducenti muniti della patente di guida di
categoria B, C e D speciale, di cui al comma 8-bis.". ;
f) dopo il comma 11 è aggiunto il
seguente comma:
11-bis. Gli aspiranti al
conseguimento del certificato di cui al comma 1-bis possono frequentare
appositi corsi organizzati dalle autoscuole. In tal caso, il rilascio del
certificato è subordinato ad un esame finale svolto da un funzionario
esaminatore dei Dipartimento per i trasporti terrestri. I giovani che
frequentano istituzioni statali e non statali di istruzione secondaria possono
partecipare ai corsi organizzati gratuitamente all'interno della scuola,
nell'ambito dell'autonomia scolastica. Ai fini dell'organizzazione dei corsi,
le istituzioni scolastiche possono stipulare, anche sulla base di intese
sottoscritte dalle province e dai competenti uffici del Dipartimento per i
trasporti terrestri, apposite convenzioni a titolo gratuito con comuni,
autoscuole, istituzioni ed associazioni pubbliche e private impegnate in
attività collegate alla circolazione stradale. I corsi sono tenuti
prevalentemente da personale docente o da insegnanti delle autoscuole. La
prova finale dei corsi organizzati in ambito scolastico è espletata da un
funzionario esaminatore del Dipartimento per i trasporti terrestri e
dall'operatore responsabile della gestione dei corsi. Ai fini della copertura
dei costi di organizzazione dei corsi tenuti presso le istituzioni
scolastiche, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
sono assegnati i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie nella
misura prevista dall'articolo 208, comma 2, lettera c). Il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, stabilisce, con proprio decreto, da adottarsi
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le
direttive, le modalità, i programmi dei corsi e delle relative prove, sulla
base della normativa comunitaria.";
g) dopo il comma 13, è aggiunto il
seguente:
"13-bis. Chiunque, non essendo
titolare di patente, guida ciclomotori senza aver conseguito il certificato di
idoneità di cui al comma 11 As è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro cinquecentosedici a euro
duemilasessantacinque";
h) il comma 14 è
soppresso;
i) al comma 17, le parole "di cui
al comma 15" sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 13-bis e
15".
Art. 7
Dopo l'articolo 126 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n.285 e successive modificazioni, è inserito il
seguente articolo:
" Art. 126-bis - (Patente a punti)
- I. All'atto del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di
venti punti. Tale punteggio, annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati
alla guida di cui agli articoli 225 e 226, subisce decurtazioni, nella misura
indicata nella tabella allegata, a seguito della violazione di una delle norme
per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente ovvero di una tra le norme di comportamento di cui
al titolo V, indicate nella tabella medesima. L'indicazione del punteggio
relatìvo ad ogni violazione deve risultare dal verbale di
contestazione.
2. L'organo da cui dipende l'agente
che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne dà
notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata,
all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. La contestazione si intende
definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa
pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e
giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei
medesimi. Il predetto termine di trenta giorni decorre alla conoscenza da
parte dell'organo di polizia dell'avvenuto pagamento della sanzione, della
scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi, ovvero dalla conoscenza
dell'esito dei ricorsi medesimi. La comunicazione può essere effettuata solo
se la persona del conducente, quale responsabile della violazione, sia stata
identificata inequivocabilmente; tale comunicazione avviene per via telematica
o mediante moduli cartacei predisposti dal Dipartimento per i trasporti
terrestri.
3. Ogni variazione di punteggio è
comunicata agli interessati dall'anagrafe nazionale degli abilitati alla
guida. Ciascun conducente può controllare in tempo reale lo stato della
propria patente con le modalità indicate dal Dipartimento per i trasporti
terrestri.
4. Fatti salvi i casi previsti dal
comma 5 e purchè il punteggio non sia esaurito, la frequenza ai corsi di
aggiornamento, organizzati dalle autoscuole ovvero da soggetti pubblici o
privati a ciò autorizzati dal Dipartimento per i trasporti terrestri, consente
di riacquistare sei punti. A tal fine, l'attestato di frequenza al corso deve
essere trasmessi) all'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri
competente per territorio, per l’aggiornamento dell'anagrafe nazionale degli
abilitati alla guida. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti sono stabiliti i criteri per il rilascio dell'autorizzazione, i
programmi te le modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento.
5. Salvo il caso di perdita totale
del punteggio di cui al comma 6, la mancanza, per il periodo di tre anni, di
violazioni di una nonna di comportamento (la cui derivi la decurtazione del
punteggio, determina l'attribuzione del completo punteggio iniziale, entro il
limite dei venti punti.
6. Alla perdita totale del
punteggio, il titolare della patente deve sottoporsi all'esame di idoneità
tecnica di cui all'articolo 128. A tal fine, l'ufficio del Dipartimento per i
trasporti terrestri competente per territorio, su comunicazione dell'anagrafe
nazionale degli abilitati alla guida, dispone la revisione della patente di
guida. Il relativo provvedimento, notificato secondo le procedure di cui
all'articolo 201, comma 3, è atto definitivo. Qualora il titolare della
patente non si sottoponga ad predetti accertamenti entro trenta giorni dalla
notifica del provvedimento di revisione, la patente di guida è sospesa a tempo
indeterminato, con atto definitivo, dal competente ufficio del Dipartimento
per i trasporti terrestri. Il provvedimento di sospensione è notificato al
titolare della patente a cura degli organi di polizia stradale di cui
all'articolo 12, che provvedono al ritiro ed alla conservazione del
documento.".
Art. 8
I. Al comma 9 dell'articolo 141 del
decreto legislativo 3 1 0 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'Fuori dei casi previsti dall'articolo
9, chiunque, a qualsiasi titolo o per qualunque finalità, gareggia in velocità
con veicoli a motore, è punito con l'arresto da uno ad otto mesi e con
l'ammenda da euro cinquecentosedici a euro cinquemilacentosessantaquattro,
nonché con la confisca del veicolo con il quale è stata commessa la
violazione. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente da due a sei mesi ai sensi del capo
II, sezione Il, del titolo VI'.
Art. 9
I. All'art.142 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal
seguente:
"I. Ai fini della sicurezza della
circolazione e della tutela della vita umana la velocità massima non può
superare i 13 0 kmi/h per le autostrade, i 110 km/h per le strade extraurbane
principali i 90 km/h per le strade extraurbane secondarie e per le strade
extraurbane locali, ed i 50 km/h per le strade nei centri abitati, con la
possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per le strade
urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano, previa
installazione degli appositi segnali. Sulle autostrade a tre corsie più corsia
di emergenza per ogni senso di marcia, gli enti proprietari o concessionari
possono elevare il limite massimo di velocità fino a 150 km/h sulla base delle
caratteristiche progettuali ed effettive dei tracciato, previa installazione
degli appositi segnali, semprechè lo consentano l'intensità del traffico, le
condizioni atmosferiche prevalenti ed i dati di incidentalità dell'ultimo
quinquennio. In caso di precipitazioni atmosferiche di qualsiasi natura, la
velocità massima non può superare i 110 km/h per le autostrade ed i 90 km/h
per le scade extraurbane principali.";
Art. 10
I. Il comma 6 dell'art. 143 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è
soppresso.
Art. 11
I. All'art. 152 del decreto
legislativo 30 aprile 1992 , n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma
1, è inserito il seguente comma: "I-bis. Per i ciclomotori ed i motocicli, in
qualsiasi condizione di marcia, è obbligatorio l'uso dei proiettori
anabbaglianti e delle luci di posizione.".
Art. 12
I. All'art. 153 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 lettera a) dopo le
parole "i proiettori anabbaglianti:"sono inserite le seguenti: "in
autostrada".
Art. 13
I. All’articolo 186 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 è aggiunto, in fine,
il seguente periodo: "Quando la violazione è commessa dal conducente di un
autobus o di veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t,
ovvero di complessi di veicoli, con la sentenza di condanna è disposta la
revoca della patente di guida, ai sensi del capo Il, sezione Il, del titolo
VI;
b) il comma 4 è sostituito dal
seguente:
"4. Quando si abbia motivo di
ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione
psico-fisica derivante dall'influenza dall'alcool, gli organi di polizia
stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il
più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare l'accertamento
con strumenti e procedure determinati dal REGOLAMENTO;
c) dopo il comma 4 è aggiunto il
seguente:
"4-bis. Per i conducenti coinvolti
in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, 1’accertamento del tasso
alcolico viene effettuato, su richiesta degli organi di polizia stradale di
cui all'articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o
di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, con strumenti e
modalità stabilite con decreto del Ministero della salute di concerto con il
Ministero dell'interno. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di
polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle
lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base
alle vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari per l'espletamento degli
accertamenti di cui al presente comma sono reperiti nell'ambito dei fondi
destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32
della legge 17 maggio 1999, n. 144.";
d) il comma 5 è sostituito
dal seguente:
"5. Qualora dall'accertamento,
eseguito a nonna dei commi 4 e 4-bis, risulti un tasso alcolemico superiore ai
limiti stabiliti dal regolamento, il conducente è considerato in stato di
ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma
2.";
e) al comma 6, le parole: "di cui
al comma 4," sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 4 e
4bis,".
Art. 14
I. Il comma 2 dell'articolo 187 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è
sostituito dal seguente:
"2. Quando si ha ragionevolmente
motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto
conseguente all'uso di sostanze stupefacenti 0 psicotrope, gli agenti di
polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, fatti salvi gli
ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conducente presso
strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di polizia
stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle
accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di
liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad
accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope e per la relativa
visita medica. Le medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti,
compatibilmente con le attività di rilevamento e soccorso. Le predette
strutture sanitarie, su richiesta degli organi di polizia stradale di cui
all'articolo 12, commi 1 e 2, effettuano altresì tali accertamenti sui
conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche. Gli
accertamenti sono effettuati con strumenti e modalità stabiliti dal
regolamento, ai fini della determinazione delle quantità, indicate in
conformità alle previsioni dello stesso regolamento; essi possono
contestualmente riguardare anche il tasso alcolemico previsto
dall’articolo186. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di polizia
stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni
accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle
vigenti disposizioni di legge I fondi necessari per l'espletamento degli
accertamenti conseguenti ad incidenti stradali seno reperiti nell'ambito dei
fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui
all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Copia del referto
sanitario positivo deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo
di polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della
commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di
competenza.".
Art. 15
I. All'art. 208 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) i commi 2 e 3 sono sostituiti
dai seguenti:
"2. 1 proventi di cui al comma 1,
spettanti allo Stato, sono destinati: a) fermo restando quanto previsto dal
articolo 32, comma 4 , della legge 17 maggio 1999, n. 144, per il
finanziamento delle attività connesse all'attuazione del Piano Nazionale della
sicurezza stradale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
-Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, nella
misura del 80 per cento del totale annuo, definito a norma dell'articolo 2,
lettera x), della legge 13 giugno 1991, n. 190, per studi, ricerche e
propaganda ai fini della sicurezza stradale, attuata anche attraverso il
Centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e
sulla sicurezza stradale (CCISS), istituito con legge 30 dicembre 1988, n.
556, per finalità di educazione stradale, sentito occorrendo il Ministero
dell'istruzione, e per l'assistenza e previdenza del personale della Polizia
di Stato, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza e per
iniziative ed attività di promozione della sicurezza della circolazione. b) al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Dipartimento per i trasporti
terrestri, nella misura del 20 per cento del totale annuo sopra richiamato,
per studi, ricerche e propaganda sulla sicurezza del veicolo; c) al Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Dipartimento per i servizi
per il territorio, nella misura del 7,5 per cento del totale annuo, al fine di
favorire l'impegno della scuola pubblica e privata nell'insegnamento
dell'educazione stradale e per l'organizzazione dei corsi per conseguire il
certificato di idoneità alla conduzione dei ciclomotori.
3. Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, determina annualmente le
quote dei proventi da destinarsi alle suindicate finalità. Il Ministro
dell’economia delle finanze è autorizzato ad adottare, con propri decreti, le
necessarie variazioni di bilancio, nel rispetto delle quote come annualmente
determinate.".
Art. 16
I. All'articolo 226 del decreto
legislativo 20 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, è aggiunto, in fine,
il seguente periodo: 'Previa apposita istanza, gli uffici del Dipartimento per
i trasporti terrestri rilasciano, a chi ne abbia qualificato interesse,
certificazione relativa ai dati tecnici ed agli intestatari dei ciclomotori,
macchine agricole e macchine operatrici; i relativi costi sono a totale carico
del richiedente e vengono stabiliti con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti di concedo con il Ministro dell'economia e
delle finanze.";
b) al comma 11, dopo le parole: "di
un determinato veicolo," sono aggiunte le seguenti: "che comportano
decurtazione del punteggio di cui all'articolo 126-bis".
Art.
17
(Aggiornamento
denominazioni)
I. Fermi restando gli aggiornamenti
delle denominazioni di uffici e strutture ministeriali già operati con il
presente decreto, in tutti gli altri casi in cui nel decreto legislativo 30
aprile 1992, n.285, e successive modificazioni ed integrazioni, sono previste
denominazioni di uffici e strutture ministeriali modificate per effetto di
intervenute disposizioni legislative, le stesse devono intendersi modificate
nel modo seguente:
|
a) |
le denominazioni "Ministro e
Ministero dei trasporti e della navigazione" sono sostituite dalle
seguenti: "Ministro e Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti"; |
|
b) |
le denominazioni "Ministro e
Ministero dei lavori pubblici " sono sostituite dalle seguenti:
"Ministro e Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti" |
|
c) |
le denominazioni "Ministro e
Ministero della pubblica istruzione" sono sostituite dalle seguenti:
"Ministro e Ministero dell'istruzione, dell’università e della
ricerca"; |
|
d) |
le denominazioni "Ministro e
Ministero di grazia e giustizia " sono sostituite dalle seguenti:
"Ministro e Ministero della giustizia"; |
|
e) |
le denominazioni "Ministro e
Ministero del tesoro" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro e
Ministero dell'economia e delle finanze"; |
|
f) |
le denominazioni "Ministro e
Ministero della sanità" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro e
Ministero della salute"; |
|
g) |
le denominazioni "Ministro e
Ministero dell'ambiente" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro e
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio"; |
|
h) |
le denominazioni "Ministro e
Ministero dell'agricoltura e foreste" sono sostituite dalle seguenti:
"Ministro e Ministero delle politiche agricole e
forestali"; |
|
i) |
le denominazioni "Ministro e
Ministero del lavoro e della previdenza sociale" sono sostituite dalle
seguenti: "Ministro e Ministero del lavoro e delle politiche
sociali";. |
|
l) |
le denominazioni 'Ministro e
Ministero delle finanze" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro e
Ministero dell'economia e delle finanze"; |
|
m) |
la denominazione "Ministro
per i problemi delle aree urbane" è sostituita dalla seguente: "Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti" |
|
n) |
le denominazioni "Ia o della
Direzione generale della M.C.T.C." sono sostituite dalle seguenti: "il o
del Dipartimento per i trasporti terrestri"; |
|
o) |
le denominazioni "ufficio o
uffici o ufficio provinciale o uffici provinciali della Direzione
generale della M.C.T.U' sono sostituite dalle seguenti: "ufficio o
uffici competenti del Dipartimento per i trasporti
terrestri". |
Art. 18
(Disposizioni
finali e transitorie)
1. I minori di età che alla data di
entrata in vigore del presente decreto abbiano compiuto gli anni quattordici
devono, per la guida dei ciclomotori, dotarsi del certificato di idoneità,
nell’osservanza delle modalità ed entro i termini indicati nel
regolamento
2. La partecipazione ai corsi per
il conseguimento del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori può
essere effettuata anche da coloro che compiranno quattordici anni entro Panno
scolastico in corso.
3.L'articolo 116, comma 13-bis, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni ed
integrazioni, introdotto dall'articolo 45 del presente decreto, entra in
vigore il 1° gennaio 2004.
4.Alle patenti in corso di validità
alla data di entrata in vigore del presente decreto è attribuito il punteggio
di venti punti previsto dall'articolo 126-bis del decreto legislativo 30
aprile 1992, n.285, e successive modificazioni ed integrazioni, introdotto
dall'articolo 52 del presente decreto.
Art. 19
(Entrata in
vigore)
1. Salvo quanto diversamente
disposto dall'articolo 80 dei presente decreto le presenti nonne entrano in
vigore il 1 gennaio 2003.