DA FONTE TRASPORTI
RELAZIONE SUL
DECRETO LEGISLATIVO EMANATO IL 15 GENNAIO 2002 RIGUARDANTE LA RIFORMA DEL
CODICE DELLA STRADA
.
Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio
Legislativo
RELAZIONE
La legge del 22 marzo 2001 n. 85 ha
delegato il Governo della Repubblica ad emanare entro nove mesi dalla sua
entrata in vigore, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta
degli allora Ministri dei Lavori Pubblici e dei Trasporti, di concerto con gli
altri Ministri interessati e nel rispetto della procedura di cui all'art. 4
uno o più decreti legislativi recanti le disposizioni integrative dell'attuale
codice della strada, nonché quelle dirette a coordinare ed armonizzare tale
codice con altre norme legislative comunque rilevanti in materia; il tutto
corredato dalle necessarie norme transitorie. In conseguenza di ciò, il
Ministro dei LL.PP. dell'epoca, di concerto con quello dei Trasporti, ha
costituito una commissione interministeriale.
La situazione di stallo determinata
a causa della transizione elettorale, del tempo necessario per la formazione
del nuovo Governo e, infine, del ritardo impiegato da qualche amministrazione
a designare il proprio rappresentante in seno alla Commissione medesima, ne ha
impedito l'insediamento prima del 10 giugno u.s., in tal modo riducendo il
residuo tempo per ultimare il complesso iter procedimentale prescritto
dalla legge di delega entro il termine fissato, già di per sé insufficiente ad
esaurire la vastità e la complessità del lavoro da svolgere.
I criteri di ordine generale cui si
è ispirata la Commissione nella preparazione della proposta di riforma
sono:
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1) |
un primo criterio è quello
della scrupolosa osservanza dei principi scaturiti dalla legge delega e
dalla disciplina impressa dall'attuale codice della
strada; |
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2) |
Un secondo principio in via
di massima, è stato quello di confrontarsi costantemente con i criteri
direttivi enunciati nella legge delega. Va segnalato che l'osservanza di
tale criterio è stato disatteso, in realtà, soltanto quando se ne è
rivelata la impossibilità di applicazione o la dubbia legittimità
costituzionale in qualche singola ipotesi normativa. Come, infatti,
ha avuto occasione di affermare ripetutamente la Corte Costituzionale:
"al silenzio del legislatore delegante non può automaticamente
attribuirsi il significato di una volontà contraria ma, al fine di
interpretarne con esattezza il senso, occorre individuare la
'"ratio" che ha ispirato la corrispondente norma di delega" (v.
sentenza n. 4 del 1992 e n. 355 del 1994); |
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3) |
Un terzo criterio è quello
dell'integrazione o, quantomeno, dell'armonizzazione di esso con tutte
le convenzioni internazionali e, segnatamente con le direttive
comunitarie, intervenute numerose, soprattutto, nel periodo successivo
all'entrata in vigore dell'attuale codice della strada,
nell'apprezzabile intento di concorrere ad una disciplina della materia
di cui trattasi il più possibile uniforme tra i vari Stati
membri. |
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4) |
ad analogo criterio si è
ispirata la Commissione nel compito, affidato al Governo dal legislatore
delegato, della armonizzazione delle disposizioni attinenti alla materia
della circolazione stradale racchiusa in tutte le leggi emanate a
riguardo, allo scopo di coordinarle ed evitarne la
discordanza. L'opera di rivisitazione del quadro normativo
preesistente, è stato particolarmente attento in proposito, tenendo
altresì presenti, oltre alle norme vigenti, anche le proposte e leggi
pendenti o in discussione. |
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5) |
ultimo nella esposizione, ma
primo nella considerazione della legge delega, come del testo
emendativo, è il criterio della sicurezza stradale. Ed appunto muovendo
da tale presupposto che esprime la ratio del delegante, la
Commissione ha richiamato tra le disposizioni generali contenute nel
titolo I del codice emendato, la condizione della sicurezza quale
principio attinente alla sfera di applicazione del codice della strada e
prospettiva prioritaria che ha informato la elaborazione ordinamentale
della presente riforma. |
***
L'elaborato è stato consegnato
dalla Commissione solo in data 31/12/2001 al Ministro delle Infrastrutture e
trasporti ed inviato alla Presidenza del Consiglio per l’approvazione ed il
successivo iter procedimentale.
Considerato ormai prossima la
scadenza del termine di delega di cui alla legge n.85/2001 (quindici gennaio
p.v.), per il più agevole esame da parte delle Commissioni Parlamentari, il
testo è stato depurato delle parti che potessero configurare eventuali
conflitti di attribuzioni alla luce del novellato articolo 117 della
Costituzione.
Sono state altresì espunte le
numerose norme modificative che, per le loro caratteristiche tecniche e di
dettaglio, costituiranno oggetto di delegificazione, nonché le modifiche al
Titolo VI del Codice relative al sistema sanzionatorio.
Di seguito si riporta il commento
dell'articolato, la cui presente stesura tiene conto dell'opportunità espressa
nei pareri resi dalle competenti commissioni parlamentari ai sensi
dell'articolo 5 della legge n. 85 del 1992 di ridurre il contenuto dello
schema di decreto ai profili essenziali della riforma dei codice, rinviando a
ulteriori decreti legislativi l'attuazione degli altri aspetti della
delega.
Il presente provvedimento non comporta oneri a
carico del bilancio dello Stato
Art. 1
In considerazione della
formulazione del principio ispiratore contenuto nel comma 1 dell'art. 2 della
legge delega, ed in particolare dell'evidenza data agli obiettivi di tutela
della sicurezza stradale e di riduzione dei costi economici sociali ed
ambientali derivanti dal traffico veicolare, è stato modificato l'articolo 1
del codice introducendo un nuovo primo comma nel quale viene evidenziato che
la sicurezza delle persone nella circolazione stradale rientra tra la finalità
di ordine sociale ed economico che lo Stato persegue.
Nell’ambito del coordinamento con le altre norme
inerenti la sicurezza stradale (criterio a) è stata riportata al comma 3 dello
stesso articolo 1 la previsione di redazione del Piano nazionale per la
sicurezza stradale già introdotta dall'art.32 della legge
144/99.
Art. 2
Con l'articolo 2 viene modificato
l'articolo 9 del Codice della strada in materia di competizioni sportive su
strada, tenendo conto dei criteri di cui alla lettera aaa) della legge delega
che prevede la semplificazione e snellimento delle procedure per lo
svolgimento di raduni e gare dei veicoli di interesse storico e
collezionistico e della lettera bbb) che prevede che per le gare ciclistiche
possa essere imposto un servizio di scorta di polizia o scorta tecnica, nei
casi in cui la sicurezza della circolazione lo renda necessario. Inoltre è
stato aggiunto il comma 8 bis prevedendo uno specifico reato per chiunque
promuova o organizzi competizioni sportive in velocità con veicoli a motore
senza esserne autorizzato, secondo quanto previsto dal criterio di cui alla
lettera t) della legge delega.
Art. 3
Con l'articolo 3 sono state
apportate modifiche all'articolo 97 del Codice della strada in materia di
circolazione dei ciclomotori, prevedendo in particolare misure contro la loro
manomissione, allo scopo di impedirne modifiche non autorizzate che possano
compromettere la sicurezza, ai sensi del criterio di cui alla lettera ccc)
della legge delega. Inoltre, nel rispetto del criterio di cui alla lettera
lll) della legge delega, è stato previsto un archivio pubblico dei ciclomotori
(che conservano la natura di bene mobile non registrato) nel quale siano
inseriti ed abbinati i dati relativi al veicolo e al proprietario. Inoltre è
stato previsto che i ciclomotori sino moniti di un certificato di circolazione
contenente i dati di identificazione e costruttivi del veicolo e quelli della
targa e dell'intestatario, nonché di una targa che identifica l'intestatario
del certificato di circolazione. La targa è personale ed è trattenuta dal
titolare in caso di vendita.
Art. 4
L'articolo 4 apporta modifiche al
comma 8 dell'articolo 100 del Codice della strada, secondo il criterio di cui
alla lettera mmm) della legge di delega. In particolare è stata aggiornata la
disciplina della targatura, consentendo la possibilità di ottenere a titolo
oneroso una specifica combinazione alfa numerica della targa.
Art. 5
L'articolo 5 modifica l'articolo 115 del Codice
della strada, al fine di consentire ai conducenti maggiorenni dei ciclomotori
di trasportare un passeggero, secondo il criterio di cui alla lettera ggg)
della legge delega.
Art. 6
Con l'articolo 6 sono state
apportate modifiche all'articolo 116 del Codice della strada, secondo i
principi dettati da vari punti della legge di delega. In particolare in
ossequio al criterio di delega iii) è stato previsto il certificato di
idoneità per la guida dei ciclomotori per il rilascio del quale è stata
prevista una procedura che coinvolge le scuole soprattutto nella fase di
gestione dei corsi. E' stata inoltre prevista la possibilità per i soggetti
che non frequentano la scuola di conseguire tale certificato presso le
autoscuole.
Art. 7
L’articolo 7, in ossequio al
criterio qq), introduce la patente a punti. E' stata disposta l'attribuzione
alle patenti di un punteggio di 20 punti, annotato nell'anagrafe nazionale
degli abilitati alla guida soggetto a decurtazione nelle misure indicate in
apposita tabella, a seguito della violazione di una delle norme indicate nella
medesima tabella. La decurtazione avviene quando la contestazione della
violazione sia definita, cioè quando sia avvenuto il pagamento della sanzione
amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi ammessi
o siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi. Le variazioni di
punteggio sono comunicate dall'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida,
che possono altresì controllare in tempo reale il punteggio della propria
patente con sistemi automatici. La frequenza a corsi di aggiornamento consente
di riacquistare 6 punti. Alla perdita totale del punteggio il conducente deve
sottoporsi a revisione della patente.
Art. 8
Con l'articolo 8 è stata aggiunta
al comma 9 dell'art. 141 del Codice della strada la previsione di uno
specifico reato per chiunque promuove, organizza o partecipa a gare o
competizioni in velocità sulle strade pubbliche non autorizzate, conformemente
al criterio di cui alla lettera t) della legge delega.
Art. 9
Con l'articolo 9 è stato sostituito
il comma 1 dell'art. 142 del Codice della strada, prevedendo la possibilità
che gli enti proprietari o concessionari elevino il limite massimo di velocità
sulle autostrade a tre corsie più la corsia di emergenza per ogni senso di
marcia in base alle caratteristiche progettuali ed effettive del tracciato,
semprechè lo consentano l'intensità del traffico, le condizioni atmosferiche
prevalenti ed i dati dell'incidentalità dell'ultimo quinquennio. Inoltre, in
caso di precipitazioni atmosferiche di qualsiasi natura, la velocità massima
delle autostrade non potrà superare i 110 Km/h ed i 90 Km/h per le strade
extraurbane principali, conformemente al criterio di cui alla lettera s) della
legge delega.
Art. 10
Con l’articolo 10 è stato soppresso
il comma 6 dell'articolo 143 del Codice della strada, in quanto è stato spesso
interpretato in modo confliggente con quanto previsto nel comma 5 dello stesso
articolo in ordine alla posizione che deve essere tenuta dai veicoli sulle
strade aventi carreggiate con più corsie per senso di marcia. In particolare
ora non ci saranno più dubbi da parte degli utenti sull'utilizzazione della
corsia di destra sulle autostrade e sulle strade a due o più corsie per senso
di marcia.
Art. 11
Con l'articolo 11 è stato
modificato l'articolo 152 prevedendo l'obbligo delle luci anabbaglianti per i
motocicli in qualsiasi condizione di marcia.
Art. 12
Con l'articolo 12 è stato
modificato l'articolo 153 del Codice della strada, prevedendo l'obbligo
dell'uso dei proiettori anabbaglianti in autostrada .
Art. 13
L'articolo 13 apporta modifiche
all'articolo 186 del Codice della strada, in conformità al criterio di cui
alle ss) e vv) della legge delega che riguardano rispettivamente
l'inasprimento delle sanzioni a carico dei conducenti di veicoli di massa
superiore a 3,5 tonnellate e di autobus che guidano sotto l'effetto di alcol o
di sostanze stupefacenti e la previsione di modalità di eseguire accertamenti
inerenti il tasso alcolemico e la presenza di sostanze stupefacenti, su
richiesta degli organi di polizia.
Art. 14
L'articolo 14 apporta modifiche
all'articolo 187 del Codice in conformità con il criterio vv), prevedendo la
possibilità da parte degli organi di polizia, analogamente per quanto previsto
al precedente articolo 186 del Codice, di eseguire accertamenti inerenti la
presenza di sostanze stupefacenti.
Art. 15
L'articolo 15 modifica l'articolo
208 del Codice prevedendo l'assegnazione del 7,5% del totale annuo dei
proventi contravvenzionali a favore del Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca per l'organizzazione dei corsi necessari per
conseguire il certificato di idoneità alla conduzione dei
ciclomotori.
Art. 16
Con l'articolo 16 è stato
modificato l'articolo 226 del codice della strada, prevedendo l'adeguamento
degli archivi dei patentati a seguito dell’introduzione della patente a punti
ed, altresì, la possibilità di richiedere, da parte di ne abbia qualificato
interesse, informazioni relative ai dati tecnici di alcune categorie di
veicoli e dei loro intestatari, presso il Dipartimento dei trasporti
terrestri.
Art. 17
Con l'articolo 17 si è inteso
soltanto operare un aggiornamento delle denominazioni degli uffici e strutture
richiamati dal Codice.
Art. 18
L'articolo 18 riporta le
disposizioni finali e transitorie per adeguare l'entrata in vigore di alcune
norme con una tempistica coerente con le necessità organizzative delle
strutture interessate alla attuazione delle stesse, diversa dalla entrata in
vigore dell'intero decreto legislativo.
Art. 19
L'articolo 19 specifica la data di
entrata in vigore del decreto legislativo.