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DA FONTE TRASPORTI
RELAZIONE SUL DECRETO LEGISLATIVO EMANATO IL 15 GENNAIO 2002 RIGUARDANTE LA RIFORMA DEL CODICE DELLA STRADA
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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Legislativo

RELAZIONE

La legge del 22 marzo 2001 n. 85 ha delegato il Governo della Repubblica ad emanare entro nove mesi dalla sua entrata in vigore, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta degli allora Ministri dei Lavori Pubblici e dei Trasporti, di concerto con gli altri Ministri interessati e nel rispetto della procedura di cui all'art. 4 uno o più decreti legislativi recanti le disposizioni integrative dell'attuale codice della strada, nonché quelle dirette a coordinare ed armonizzare tale codice con altre norme legislative comunque rilevanti in materia; il tutto corredato dalle necessarie norme transitorie. In conseguenza di ciò, il Ministro dei LL.PP. dell'epoca, di concerto con quello dei Trasporti, ha costituito una commissione interministeriale.

La situazione di stallo determinata a causa della transizione elettorale, del tempo necessario per la formazione del nuovo Governo e, infine, del ritardo impiegato da qualche amministrazione a designare il proprio rappresentante in seno alla Commissione medesima, ne ha impedito l'insediamento prima del 10 giugno u.s., in tal modo riducendo il residuo tempo per ultimare il complesso iter procedimentale prescritto dalla legge di delega entro il termine fissato, già di per sé insufficiente ad esaurire la vastità e la complessità del lavoro da svolgere.

I criteri di ordine generale cui si è ispirata la Commissione nella preparazione della proposta di riforma sono:

1)

un primo criterio è quello della scrupolosa osservanza dei principi scaturiti dalla legge delega e dalla disciplina impressa dall'attuale codice della strada;

2)

Un secondo principio in via di massima, è stato quello di confrontarsi costantemente con i criteri direttivi enunciati nella legge delega. Va segnalato che l'osservanza di tale criterio è stato disatteso, in realtà, soltanto quando se ne è rivelata la impossibilità di applicazione o la dubbia legittimità costituzionale in qualche singola ipotesi normativa.
Come, infatti, ha avuto occasione di affermare ripetutamente la Corte Costituzionale: "al silenzio del legislatore delegante non può automaticamente attribuirsi il significato di una volontà contraria ma, al fine di interpretarne con esattezza il senso, occorre individuare la '"ratio" che ha ispirato la corrispondente norma di delega" (v. sentenza n. 4 del 1992 e n. 355 del 1994);

3)

Un terzo criterio è quello dell'integrazione o, quantomeno, dell'armonizzazione di esso con tutte le convenzioni internazionali e, segnatamente con le direttive comunitarie, intervenute numerose, soprattutto, nel periodo successivo all'entrata in vigore dell'attuale codice della strada, nell'apprezzabile intento di concorrere ad una disciplina della materia di cui trattasi il più possibile uniforme tra i vari Stati membri.

4)

ad analogo criterio si è ispirata la Commissione nel compito, affidato al Governo dal legislatore delegato, della armonizzazione delle disposizioni attinenti alla materia della circolazione stradale racchiusa in tutte le leggi emanate a riguardo, allo scopo di coordinarle ed evitarne la discordanza.
L'opera di rivisitazione del quadro normativo preesistente, è stato particolarmente attento in proposito, tenendo altresì presenti, oltre alle norme vigenti, anche le proposte e leggi pendenti o in discussione.

5)

ultimo nella esposizione, ma primo nella considerazione della legge delega, come del testo emendativo, è il criterio della sicurezza stradale. Ed appunto muovendo da tale presupposto che esprime la ratio del delegante, la Commissione ha richiamato tra le disposizioni generali contenute nel titolo I del codice emendato, la condizione della sicurezza quale principio attinente alla sfera di applicazione del codice della strada e prospettiva prioritaria che ha informato la elaborazione ordinamentale della presente riforma.

***

L'elaborato è stato consegnato dalla Commissione solo in data 31/12/2001 al Ministro delle Infrastrutture e trasporti ed inviato alla Presidenza del Consiglio per l’approvazione ed il successivo iter procedimentale.

Considerato ormai prossima la scadenza del termine di delega di cui alla legge n.85/2001 (quindici gennaio p.v.), per il più agevole esame da parte delle Commissioni Parlamentari, il testo è stato depurato delle parti che potessero configurare eventuali conflitti di attribuzioni alla luce del novellato articolo 117 della Costituzione.

Sono state altresì espunte le numerose norme modificative che, per le loro caratteristiche tecniche e di dettaglio, costituiranno oggetto di delegificazione, nonché le modifiche al Titolo VI del Codice relative al sistema sanzionatorio.

Di seguito si riporta il commento dell'articolato, la cui presente stesura tiene conto dell'opportunità espressa nei pareri resi dalle competenti commissioni parlamentari ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 85 del 1992 di ridurre il contenuto dello schema di decreto ai profili essenziali della riforma dei codice, rinviando a ulteriori decreti legislativi l'attuazione degli altri aspetti della delega.

Il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato

Art. 1

In considerazione della formulazione del principio ispiratore contenuto nel comma 1 dell'art. 2 della legge delega, ed in particolare dell'evidenza data agli obiettivi di tutela della sicurezza stradale e di riduzione dei costi economici sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare, è stato modificato l'articolo 1 del codice introducendo un nuovo primo comma nel quale viene evidenziato che la sicurezza delle persone nella circolazione stradale rientra tra la finalità di ordine sociale ed economico che lo Stato persegue.

Nell’ambito del coordinamento con le altre norme inerenti la sicurezza stradale (criterio a) è stata riportata al comma 3 dello stesso articolo 1 la previsione di redazione del Piano nazionale per la sicurezza stradale già introdotta dall'art.32 della legge 144/99.

Art. 2

Con l'articolo 2 viene modificato l'articolo 9 del Codice della strada in materia di competizioni sportive su strada, tenendo conto dei criteri di cui alla lettera aaa) della legge delega che prevede la semplificazione e snellimento delle procedure per lo svolgimento di raduni e gare dei veicoli di interesse storico e collezionistico e della lettera bbb) che prevede che per le gare ciclistiche possa essere imposto un servizio di scorta di polizia o scorta tecnica, nei casi in cui la sicurezza della circolazione lo renda necessario. Inoltre è stato aggiunto il comma 8 bis prevedendo uno specifico reato per chiunque promuova o organizzi competizioni sportive in velocità con veicoli a motore senza esserne autorizzato, secondo quanto previsto dal criterio di cui alla lettera t) della legge delega.

Art. 3

Con l'articolo 3 sono state apportate modifiche all'articolo 97 del Codice della strada in materia di circolazione dei ciclomotori, prevedendo in particolare misure contro la loro manomissione, allo scopo di impedirne modifiche non autorizzate che possano compromettere la sicurezza, ai sensi del criterio di cui alla lettera ccc) della legge delega. Inoltre, nel rispetto del criterio di cui alla lettera lll) della legge delega, è stato previsto un archivio pubblico dei ciclomotori (che conservano la natura di bene mobile non registrato) nel quale siano inseriti ed abbinati i dati relativi al veicolo e al proprietario. Inoltre è stato previsto che i ciclomotori sino moniti di un certificato di circolazione contenente i dati di identificazione e costruttivi del veicolo e quelli della targa e dell'intestatario, nonché di una targa che identifica l'intestatario del certificato di circolazione. La targa è personale ed è trattenuta dal titolare in caso di vendita.

Art. 4

L'articolo 4 apporta modifiche al comma 8 dell'articolo 100 del Codice della strada, secondo il criterio di cui alla lettera mmm) della legge di delega. In particolare è stata aggiornata la disciplina della targatura, consentendo la possibilità di ottenere a titolo oneroso una specifica combinazione alfa numerica della targa.

Art. 5

L'articolo 5 modifica l'articolo 115 del Codice della strada, al fine di consentire ai conducenti maggiorenni dei ciclomotori di trasportare un passeggero, secondo il criterio di cui alla lettera ggg) della legge delega.

Art. 6

Con l'articolo 6 sono state apportate modifiche all'articolo 116 del Codice della strada, secondo i principi dettati da vari punti della legge di delega. In particolare in ossequio al criterio di delega iii) è stato previsto il certificato di idoneità per la guida dei ciclomotori per il rilascio del quale è stata prevista una procedura che coinvolge le scuole soprattutto nella fase di gestione dei corsi. E' stata inoltre prevista la possibilità per i soggetti che non frequentano la scuola di conseguire tale certificato presso le autoscuole.

Art. 7

L’articolo 7, in ossequio al criterio qq), introduce la patente a punti. E' stata disposta l'attribuzione alle patenti di un punteggio di 20 punti, annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida soggetto a decurtazione nelle misure indicate in apposita tabella, a seguito della violazione di una delle norme indicate nella medesima tabella. La decurtazione avviene quando la contestazione della violazione sia definita, cioè quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi ammessi o siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi. Le variazioni di punteggio sono comunicate dall'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, che possono altresì controllare in tempo reale il punteggio della propria patente con sistemi automatici. La frequenza a corsi di aggiornamento consente di riacquistare 6 punti. Alla perdita totale del punteggio il conducente deve sottoporsi a revisione della patente.

Art. 8

Con l'articolo 8 è stata aggiunta al comma 9 dell'art. 141 del Codice della strada la previsione di uno specifico reato per chiunque promuove, organizza o partecipa a gare o competizioni in velocità sulle strade pubbliche non autorizzate, conformemente al criterio di cui alla lettera t) della legge delega.

Art. 9

Con l'articolo 9 è stato sostituito il comma 1 dell'art. 142 del Codice della strada, prevedendo la possibilità che gli enti proprietari o concessionari elevino il limite massimo di velocità sulle autostrade a tre corsie più la corsia di emergenza per ogni senso di marcia in base alle caratteristiche progettuali ed effettive del tracciato, semprechè lo consentano l'intensità del traffico, le condizioni atmosferiche prevalenti ed i dati dell'incidentalità dell'ultimo quinquennio. Inoltre, in caso di precipitazioni atmosferiche di qualsiasi natura, la velocità massima delle autostrade non potrà superare i 110 Km/h ed i 90 Km/h per le strade extraurbane principali, conformemente al criterio di cui alla lettera s) della legge delega.

Art. 10

Con l’articolo 10 è stato soppresso il comma 6 dell'articolo 143 del Codice della strada, in quanto è stato spesso interpretato in modo confliggente con quanto previsto nel comma 5 dello stesso articolo in ordine alla posizione che deve essere tenuta dai veicoli sulle strade aventi carreggiate con più corsie per senso di marcia. In particolare ora non ci saranno più dubbi da parte degli utenti sull'utilizzazione della corsia di destra sulle autostrade e sulle strade a due o più corsie per senso di marcia.

Art. 11

Con l'articolo 11 è stato modificato l'articolo 152 prevedendo l'obbligo delle luci anabbaglianti per i motocicli in qualsiasi condizione di marcia.

Art. 12

Con l'articolo 12 è stato modificato l'articolo 153 del Codice della strada, prevedendo l'obbligo dell'uso dei proiettori anabbaglianti in autostrada .

Art. 13

L'articolo 13 apporta modifiche all'articolo 186 del Codice della strada, in conformità al criterio di cui alle ss) e vv) della legge delega che riguardano rispettivamente l'inasprimento delle sanzioni a carico dei conducenti di veicoli di massa superiore a 3,5 tonnellate e di autobus che guidano sotto l'effetto di alcol o di sostanze stupefacenti e la previsione di modalità di eseguire accertamenti inerenti il tasso alcolemico e la presenza di sostanze stupefacenti, su richiesta degli organi di polizia.

Art. 14

L'articolo 14 apporta modifiche all'articolo 187 del Codice in conformità con il criterio vv), prevedendo la possibilità da parte degli organi di polizia, analogamente per quanto previsto al precedente articolo 186 del Codice, di eseguire accertamenti inerenti la presenza di sostanze stupefacenti.

Art. 15

L'articolo 15 modifica l'articolo 208 del Codice prevedendo l'assegnazione del 7,5% del totale annuo dei proventi contravvenzionali a favore del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'organizzazione dei corsi necessari per conseguire il certificato di idoneità alla conduzione dei ciclomotori.

Art. 16

Con l'articolo 16 è stato modificato l'articolo 226 del codice della strada, prevedendo l'adeguamento degli archivi dei patentati a seguito dell’introduzione della patente a punti ed, altresì, la possibilità di richiedere, da parte di ne abbia qualificato interesse, informazioni relative ai dati tecnici di alcune categorie di veicoli e dei loro intestatari, presso il Dipartimento dei trasporti terrestri.

Art. 17

Con l'articolo 17 si è inteso soltanto operare un aggiornamento delle denominazioni degli uffici e strutture richiamati dal Codice.

Art. 18

L'articolo 18 riporta le disposizioni finali e transitorie per adeguare l'entrata in vigore di alcune norme con una tempistica coerente con le necessità organizzative delle strutture interessate alla attuazione delle stesse, diversa dalla entrata in vigore dell'intero decreto legislativo.

Art. 19

L'articolo 19 specifica la data di entrata in vigore del decreto legislativo.